Corso di formazione per addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)
Il Datore di Lavoro è obbligato a fornire un’adeguata formazione agli addetti alla conduzione di carrelli elevatori per un utilizzo degli stessi in sicurezza al fine di evitare i rischi che possono essere causati a sé stessi e a terzi.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 disciplina le caratteristiche della formazione, nello specifico la durata, le modalità con verifiche sia teoriche che pratiche.
Il corso di formazione consente di ottenere un attestato di abilitazione all’uso previo superamento delle verifiche previste.
Programma
Destinatari
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi.
Argomenti
Modulo Giuridico – Normativo (1 ora)
-Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro. Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (7 ore)
-Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
-Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
-Nozioni elementari di fisica
-Tecnologia dei carrelli semoventi
-Componenti principali
-Sistemi di ricarica batterie
-Dispositivi di comando e di sicurezza
-Le condizioni di equilibrio
-Controlli e manutenzioni
-Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo Pratico (4 ore)
-Illustrazione, seguendo le istruzioni d’uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
-Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso del carrello
-Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico
Obiettivo
Fornire l’adeguata formazione ai lavoratori addetti alla conduzione di Carrello Elevatore Industriale Semovente, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Obblighi e sanzioni per inadempienza
Secondo gli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l), moltiplicato per il numero dei lavoratori senza adeguata formazione.
Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti dalla Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
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