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Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi è conforme ai contenuti del punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e consente, previo superamento di una verifica finale, di conseguire l’attestato per il rinnovo dell’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori.

Il corso si svolgerà in modalità “aula virtuale”.

Non è necessario scaricare nessun programma sul PC, saremo noi ad inviare un link a cui il discente si dovrà collegare.

I requisiti sono:

  • webcam e microfono
  • buona connessione internet

I lavoratori possono frequentare il corso sia dall’azienda o da casa (se lavorano in smart working o sono in cassa integrazione).

Programma

Destinatari

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi in possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al punto 9 del suddetto Accordo.

Argomenti

Modulo giuridico normativo (1 ora)
Presentazione del corso carrellisti. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.

Modulo pratico (3 ore)
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello elevatore.

Obiettivo

Fornire l’adeguata formazione ai lavoratori addetti alla conduzione di Carrello Elevatore Industriale Semovente, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Obblighi e sanzioni per inadempienza

Secondo gli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l), moltiplicato per il numero dei lavoratori senza adeguata formazione.
Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti dalla Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

 

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